Aggiornamento albi dei giudici popolari

Aggiornamento e iscrizione negli albi dei giudici popolari negli elenchi comunali.

Data di Pubblicazione

06 maggio 2021

Avviso

  1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE Dl CORTE D'ASSISE o di CORTE D'ASSISE D'APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, entro il 31 luglio p.v. negli elenchi comunali.
  2. - I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    1. cittadinanza italiana;
    2. età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
    3. licenza di scuola media inferiore per i Giudici di Corte d'Assise;
    4. licenza di scuola media superiore per i Giudici di Corte d'Assise di Appello.

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

    1. i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
    2. gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
    3. i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.