Decreto Legge del 16 maggio 2020
D.L. N.33 in data 16.05.2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/2020
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Con la FASE 2 si aprono nuovi scenari legislativi. In questa pagina sono raccolti tutti i documenti e le disposizioni normative emanate. La pagina è in continuo aggiornamento.
12 agosto 2020
D.L. N.33 in data 16.05.2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/2020
Il Decreto Legge in pillole
1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute
3. A decorrere dal 3 giugno 2020 gli spostamenti interregionali possono essere limitati in relazione a specifiche aree del territorio nazionale
4. Fino a 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute
5. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati in relazione a specifici Stati e territori
6. E' fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura di quarantena in quanto risultate positive al COVID-19 fino all'accertamento della guarigione
7. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
8. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni
9. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio
Le misure di cui al decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020
In attesa dell'emanazione dell'ordinanza regionale si pubblicano le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, salvi i casi di cui al punto 2, l’uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l’igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell’esercizio dell’attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali;
Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:
a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;
b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;
e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa;
Le disposizioni dell'Ordinanza hanno validità dal 23 maggio al 14 giugno.
Il Piano di Interventi economici per traghettare il Veneto verso la ripresa.
Scarica le slide che la Regione Veneto ha predisposto per illustrare il Piano di Interventi.
SPOSTAMENTI INDIVIDUALI
Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi.
Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell'ambito dell'attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l'uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.
Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.
Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell'Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.
Dal 1° giugno 2020 le attività economiche e sociali sono svolte in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui all'allegato 1
Dal 1° giugno 2020, i servizi per bambini e adolescenti, relativamente alla fascia d'età 3/17 anni, si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 2, con gli schemi non vincolanti annessi all'allegato
Per i minori di anni 3, sarà definita con apposito provvedimento la data a decorrere dalla quale potranno essere svolti i relativi servizi a seguito di interlocuzione con gli organi nazionali;
ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 56 IN DATA 04.06.2020 - Efficace dall'8 giugno al 27 giugno 2020
Efficace dal 15 giugno al 14 luglio 2020
Efficace dal 15 giugno al 10 luglio 2020
In particolare
Obbligo di isolamento fiduciario
E' stabilito, come misura regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legge n. 19 del 2020, l'isolamento fiduciario per 14 giorni, nei seguenti casi:
1) in caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone, l'isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall'ultimo contatto a rischio. L'isolamento dovrà proseguire in caso dell'accertamento di positività;
2) ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all'allegato 1), determina l'obbligo di isolamento fiduciario; l'isolamento ha durata di 14 giorni dall'ingresso in Veneto;
3) compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi; il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento;
Proroga dello stato di emergenza al 15.10.2020
La presente ordinanza proroga le precedenti n. 59, 63 e 64 fino al 15.10.2020
Per chi rientra dall'estero va immediatamente fatta la comunicazione al Dipartimento di Prevenzione - SISP, inviando una mail a:
coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it con i seguenti dati:
1. Nome e cognome
2. Data di nascita
3. Numero telefono
4. Quando torna (data)
5. Da che Paese torna.
L'Az. Ulss provvederà ad inviare un modulo da compilare, comunicando la data del tampone.