Influenza Aviaria

Indicazioni per il contenimento del focolaio di Influenza Aviaria con l'istituzione di una zona di restrizione di 1 km di raggio

Data di Pubblicazione

22 aprile 2020

Che cosa

Comunicazione da parte dell'IZS delle Venezie del 20/04/20 (prot. izs. 0003878/2020), inerente il rilevamento di positività virologica al tipo A - sottotipo H7 a bassa patogenicità dell'influenza aviaria in due allevamenti nel Comune di Ormelle.

Comunicazione

Si comunica che tutte le persone interessate all'emergenza Influenza Aviaria sono o saranno contattate dalla Polizia Locale. Tale provvedimento è da considerarsi misura precauzionale per i volatili. Si informa, inoltre, che non ci sono rischi per la popolazione umana.

Ordinanza

  1. A seguito di conferma di positività virologica al tipo A - sottotipo H7 a bassa patogenicità dell'influenza aviaria in due allevamenti nel Comune di Ormelle, è istituiuta una zona di restrizione del raggio di 1 km attorno al focolaio.
  2. Nella zona di restrizione di cui all'articolo precedente, vanno applicate le seguenti misure sanitarie:
  • censimento di tutte le attività commerciali;
  • sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o qualunque altro locale in cui possono essere isolati:
  • divieto di accastamento di volatili in tutti gli allevamenti;
  • ricorso, a cura dei titolari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi delle aziende;
  • effettuazione, conformemente al manuale diagnostico per l'influenza aviaria, di esami di laboratorio nelle aziende avicole commerciali;
  • la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di restrizione o al suo interno è subordinata all'autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria. Tale restrizione non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste.
  • è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di restrzione;

 

  1. Distruzione delle carcasse:
  • Chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
  • i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonchè qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione;
  • non sono ammessi, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ingresso o l'uscita di pollame o altri volatili;
  • non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione dell'Autorità competente. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal Reg(CE) n. 1069109 o da ulteriori norme specifiche in materia;
  • Non vengono rilasciati pollame o altri volatili in cattività per il ripopolamento faunistico;
  • sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.
  1. Le misure di cui al precedente art. 2 sono mantenute 42 gg dalla conferma del focolaio (avvenuta il 18/04/2020) e per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta e comunque finchè l'Autorità competente non ritenga trascurabile il rischio di diffusione della LPAI.
  2. Tutte le operazioni di cui ai punti precedenti devono essere concordate con i Servizi Veterinari dell'Azienda AULSS n. 2 Marca Trevigiana, che ne vigilerà sulla corretta esecuzione. 

 

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Contributo per la distruzione delle carcasse

L'Amministrazione Comunale si impegna a far fronte alla spesa inerente la distruzione delle carcasse, prevedendo di far rivalsa sull'azienda titolare del focolaio.

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