Aggiornamenti emergenza Coronavirus

In questa pagina tutti gli aggiornamenti sull'emergenza da Coronavirus e i documenti ufficiali dal Governo. Trattandosi di emergenza, le informazioni sono suscettibili di costanti aggiornamenti.
04 maggio 2020
- mailto
Fase 2 Covid-19 - FAQ
On line le FAQ relative alle misure in vigore a partire dal 4 maggio.
Il Governo e la Regione Veneto rispondono ai quesiti più frequenti, è possibile consultare i documenti aggiornati in tempo reale.
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 04 maggio 2020
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 3 maggio 2020
Di seguito l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Veneto riguardante il trasporto pubblico locale - trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici.
Numeri verdi e informazioni utili
- Numero verde nazionale 1500
- Numero verde Regione Veneto 800462340
- Numero Verde ULSS 2 0422 323888
Circolare del Ministero dell'Interno del 2 maggio 2020
Di seguito pubblichiamo la circolare del Ministero dell'Interno.
Le misure previste sono valide per tutto il territorio comunale, efficaci dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020.
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 44 del 3 maggio 2020
Di seguito l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Veneto e relativi allegati.
Regione Veneto - Linee di indirizzo regionali per la riapertura delle attività sanitarie - Fase 2 Covid-19
Di seguito le linee di indirizzo emanate dalla Regione Veneto per la riapertura delle attività sanitarie nella Fase 2
Chiarimenti ai quesiti più frequenti
Di seguito si riportano alcuni chiarimenti alle domande più frequenti relative alle Ordinanze del Presidente della Regione Veneto.
Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 43 del 27 aprile 2020
La presente Ordinana è efficace fino al 3 maggio 2020.
I punti principali dell'Ordinanza:
- È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante; (efficace dalle ore 17.00 del 27.04.2020)
- è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; (efficace dalle ore 6.00 del 28.04.2020)
- è ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di passeggeri;
- Negli ambienti di lavoro si applica il protocollo firmato dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni misura relativa agli ambienti di lavoro relativa a settori speciali;
- E’ fatto obbligo per tutte le persone, nelle attività economiche e sociali, di distanziamento di un metro, di copertura di naso e bocca con mascherine e di utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido;
Nuovo DPCM del 26 aprile 2020
Si comunicano le principali misure in vigore dal 4 maggio 2020 stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile.
Dal 27 aprile al 3 maggio sono ancora validi i provvedimenti stabiliti con DPCM dello scorso marzo e ordinanza regionale del 13 aprile
- Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento utilizzate le mascherine
- E’ vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- E’ consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici condizionato al divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- E’ consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto e svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- Restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; sono ammesse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal CONI
- Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- E’ ammessa l’apertura dei luoghi di culto condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e la distanza tra loro di almeno un metro.
- Restano sospese le cerimonie civili e religiose;
- Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;
- Restano sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei;
- Restano sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado; sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- Viene limitato l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA);
- Restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie con distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- Sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
- Consentite le attività professionali raccomandando lavoro agile e protocolli di sicurezza;
- Sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del DPCM;
- Consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, i servizi essenziali, l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, le attività svolte con lavoro agile;
- Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020;
📌 Vanno usate protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti; l’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Chiarimenti e domande frequenti sull'Ordinanza n. 42 del Presidente della Regione Veneto
Di seguito alcuni chiarimenti sull'Ordinanza n. 42 del 25 aprile 2020 del Presidente della Regione Veneto e un elenco di domande frequenti con le relative risposte.
Apertura dei cimiteri comunali
L'Amministrazione comunale comunica che, sarà possibile accedere ai cimiteri comunali dal giorno 27 aprile 2020.
Si ricorda che l'accesso ai cimiteri è consentito nel rispetto dell'obbligo di distanziamento sociale, dall'uso di mascherine e guanti o in alternativa garantendo l'igiene delle mani con specifici prodotti igienizzanti a base alcolica.
E' vietata ogni forma di assembramento delle persone come da disposizioni del DPCM del 10 aprile 2020.
Ordinanza n. 42 del 24.04.2020 del Presidente della Regione Veneto
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. ULTERIORI DISPOSIZIONI.
I punti principali dell'ordinanza:
1. è consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio;
2. è revocata la disposizione restrittiva di cui alla lettera o) del punto 1. dell’ordinanza n. 40 del 13.4.2020, relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie; la vendita di vestiti per bambini include quella delle scarpe per i bambini medesimi;
3. per le opere pubbliche, è ammessa l’esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie di seguito indicate a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all’appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA:
a. OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
b. OG 4: opere d’arte nel sottosuolo
c. OG 5: dighe
d. OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
e. OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio
f. OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
g. OG 13: opere di ingegneria naturalistica
h. OG 21: opere strutturali speciali
i. OG 23: demolizione di opere;
4. di consentire le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;
5. è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all’interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
6. è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
7. nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;
8. sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità;
9. è consentito l’accesso ai cimiteri nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
10. sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria;
11. è confermato, con riguardo agli ambienti di lavoro delle attività consentite dalla presente ordinanza e dalla propria ordinanza n. 40 del 13.4.2020, l’obbligo di applicazione delle disposizioni del protocollo per la sicurezza sul lavoro sottoscritto a livello nazionale il 14.3.2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni ulteriore disposizione più restrittiva operante nel singolo posto di lavoro;
12. è confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui si trovano persone in relazione ad attività ammesse dalla presente ordinanza o dall’ordinanza n. 40 o dalla normativa statale, l’obbligo di tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate;
13. le misure di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 24 aprile 2020 compreso al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;
Ordinanza n. 40 del 13.04.2020 del Presidente della Regione Veneto
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. ULTERIORI DISPOSIZIONI.
Sono confermate e comunque adottate le seguenti misure:
1. è disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020; nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti è ammessa la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del 21.2.2020;
2. è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:
- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell’allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;
3. negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel;
4. le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l’accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due;
5. è vietata l’uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;
6. nei giorni del 25 aprile e del 1° maggio 2020 il picnic all’aperto è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo famigliare residente nella proprietà stessa
7. è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per l’assistenza al parto da parte del genitore;
8. l’attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona,
9. i distributori automatici per il commercio al dettaglio diversi da quelli di carburante, sono ammessi solo se all’interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l’acqua potabile (c.d. Case dell’acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
10. gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia sono chiusi alla domenica e gli altri giorni festivi;
11. in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell’area esterna di attesa ai fini dell’ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all’aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell’utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi
12. è ammessa l’attività economica, anche di somministrazione di alimenti e bevande, svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio;
13. tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020
14. nell’attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l’accesso da parte di clienti e fornitori, l’accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento;
15. la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi,
16. in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell’attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi;
17. è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata (CERD/Ecocentro) comunali più vicini alla residenza;
18. è ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge;
19. relativamente al trasporto pubblico locale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull’intero territorio regionale, sono adottate le seguenti misure:
- l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 28 del 12 marzo 2020 r già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;
- l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 29 del 12 marzo 2020già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;
- l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 30 del 18 marzo 2020, così come modificata dalla precedente lettera c), già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;
- l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 39 del 6 aprile 2020, così come modificata dalla precedente lettera e), è prorogata sino al 3 maggio 2020.
Le misure di cui alla presente ordinanza hanno durata dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso.
DPCM 10 Aprile 2020
Con il DPCM del 10 aprile le misure di contenimento dell'epidemia fin qui adottate sono prorogate a decorrere dal 14.04.2020 ed efficaci fino al 03.05.2020
Dalla data di efficacia del decreto cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo e 1° aprile 2020.
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittrive adottate dalla Regione.
I punti principali del DPCM
Restano confermate tutte le misure adottate dai precedenti DPCM
Le principali novità riguardano:
- apertura delle librerie e cartolibrerie;
- negozi di abbigliamento per neonati e bambini;
- negozi di articoli sanitari;
- negozi di animali;
- attività professionali, scientifiche e tecniche
Negli allegati al decreto è possibile verificare i nuovi codici ATECO delle attività cui è consentita la ripresa
Per saperne di più vai alla pagina delle FAQ del sito www.governo.it (in costante aggiornamento)
Decreto Legge 23 del 2020
"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"
I punti principali del Decreto
1. Misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese: SACE Spa concede fino al 31.12.2020 garanzie per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
2. Fondo centrale di garanzia PMI: la garanzia è concessa a titolo gratuito; l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
3. Sospensione versamenti tributari e contributivi: per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, che hanno subito una diminuzione di fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione;
4. Certificazione Unica: per l'anno 2020 il termine è prorogato al 30 aprile;
5. Credito di imposta per acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro: al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio dei virus nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta trova applicazione anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di disposizioni di protezione individuale;
6. Fondo solidarietà mutui prima casa: lavoratori autonomi (liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie). Per un periodo di nove mesi, l’accesso ai benefici del Fondo è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno;
7. Termini agevolazioni prima casa: i termini ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020;
8. Pin INPS: fino al termine dello stato di emergenza l’INPS è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali in maniera semplificata, acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale
Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 39 del 06/04/2020
Ulteriori disposizioni per il contrasto alla diffusione del contagio nei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua, gomma, trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente.
1. E' fatto obbligo a tutti i passeggeri e personale di bordo di indossare mascherine e guanti
2. Evitare il contatto a distanza inferiore a metri uno e di fare uso di ogni altra precauzione idonea ad evitare il contagio
Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 03/04/2020
Prorogata l'ordinanza n. 33 del 20.3.2020 fino al 13 aprile 2020 e si adottano ulteriori disposizioni urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio:
a) divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:
- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;
b) è vietata l'attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l'attività di consegna a domicilio; potrà essere effettuata l'attività di manutenzione aree verdi e naturali pubbliche e private per interventi di urgenza finalizzati alla prevenzione di danni all'incolumità personale e al patrimonio arboreo e naturale, ivi comprese esemplificativamente le aree turistiche;
c) obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell'area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti;
d) il commercio al dettaglio di articoli di cancelleria è consentito anche all'interno di esercizi di vendita digeneri alimentari;
DPCM 1 aprile 2020
Alcune precisazioni al DPCM del 1 aprile 2020
Il decreto estende tutte le misure restrittive attualmente in vigore fino al 13 aprile.
Stop a estetiste e barbieri. Aperti edicole e benzinai
Sono aperti i supermercati, i negozi di generi alimentari e quelli che vendono prodotti per la pulizia della casa.
Permesso di tirare su le serrande anche ai negozi etnici che vendono cibo.
Sono aperte le farmacie e le parafarmacie. Lavorano i tabaccai e i benzinai. Sono aperte le edicole e i rivenditori di giornali e riviste.
Sono aperti i meccanici e i ferramenta.
Sono aperti i punti di ristoro all’interno degli ospedali.
Sono sospese pure le «attività inerenti i servizi alla persona»: parrucchieri, barbieri, centri di estetica.
Si possono invece acquistare computer, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.
Proroga dei divieti di riprendere l’attività per i negozi di abbigliamento. Sono chiuse: palestre, piscine, sale bingo, sale giochi.
Via libera agli studi legali, cantieri edili ancora fermi
«Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali» ad eccezione di quelle inserite nella filiera alimentare e farmaceutica e quelle indicate nel codice Ateco. Rimangono dunque chiuse fino al 13 aprile le aziende non ritenute essenziali. Sono invece aperte le banche, gli uffici postali, i call center, le agenzie assicurative e finanziarie. Possono lavorare gli studi legali, quelli di ingegneria anche se la raccomandazione del governo è di svolgere soltanto le attività indispensabili e favorire il lavoro in Smart working. I trasporti pubblici possono funzionare regolarmente anche se a livello locale sono state decise limitazioni delle corse.
Continua invece il blocco del settore edile, dunque anche le ristrutturazioni. Unica eccezione riguarda i cantieri aperti per manutenzione e ricostruzione delle infrastrutture, compreso quello del ponte Morandi.
Cibo a domicilio libero, banchetti di nozze vietati
Rimangono chiusi al pubblico bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e pub.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio «nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto».
Sono aperti gli autogrill e gli «esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali».
Sono chiuse le discoteche, i cinema, i teatri.
Rimangono vietati gli eventi pubblici, le mostre, i convegni.
Sono vietati i funerali, mentre si possono celebrare i matrimoni purché siano presenti soltanto gli sposi e i testimoni e naturalmente ci sia la possibilità di mantenere la distanza.
DPCM 28 marzo 2020
Codici ATECO aggiornato dopo il DPCM del 28 marzo 2020
Per chi rientra dall'estero - disposizioni
Chi rientra in Italia dall'estero deve autodenunciare la propria quarantena.
Deve quindi inviare una mail all'indirizzo dell'Az. Ulss 2 Marca Trevigiana: coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it con i seguenti dati:
1. Nome e cognome
2. Data di nascita
3. Numero di telefono
4. Data di rientro
5. Paese dal quale si rientra
L'Az. Ulss 2 Marca Trevigiana provvederà ad inviare il certificato per l'autoisolamento in quarantena
Regione del Veneto - deroga agli spostamenti per persone disabili
La Regione del Veneto ha emanato una circolare relativa alle uscite/spostamenti delle persone con grave disabilità intelletive, disturbi dello spettro acustico e patologie psichiatriche ad elevata necessità di supporto.
Nuovo modello di autocertificazione
È disponibile on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Per scaricare il modello vai a fondo pagina nell'area Download
Aggiornato il 26/03/2020
Aggiornamento del 26 marzo 2020
Di seguito riportiamo alcuni documenti emessi dal Governo e da altri Enti.
Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Di seguito riportiamo la circolare esplicativa del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza con le indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale.
La norma contiene, tra le altre, alcune disposizioni attinenti alla circolazione stradale, per le quali si rende necessario fornire, in modo tempestivo, un indirizzo operativo che possa garantire la loro corretta ed uniforme applicazione.
Circolare del Ministero dell'Interno 24 marzo 2020
Di seguito riportiamo la circolare esplicativa del Ministero dell'Interno e l'elenco dei codici ATECO.
DPCM 22.03.2020 - Disposizioni valide dal 23.03.2020 ed efficaci fino al 03.04.2020
Alcuni punti principali deIl Dpcm del 22 marzo 2020
- sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al DPCM; l'elenco dei codici ATECO può essere modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- le attività professionali non sono sospese;
- è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; di conseguenza "non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" (di cui al DPCM 8 marzo 2020);
- le attivitò produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica attività nonché servizi essenziali;
- consentita attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25.03.2020, compresa la spedizione della merce in giacenza
- restano chiusi Musei e luoghi della cultura nonché i servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto
Decreto Ministero della Salute
E' stato emanata una nuova Ordinanza del Ministero della Salute.
A scanso di equivoci il decreto recita testualmente:
"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fiisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute."
Ordinanza del Presidente della Regione Veneto
"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone"
Di seguito riassumiamo i punti principali dell'ordinanza-
- sono CHIUSI parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o siti che si prestino all'intrattenimento per attività motoria di qualsiasi natura.
- si può usare la bicicletta SOLO per comprovate esigenze di lavoro salute e necessità.
- in caso di attività motoria o uscita con l'animale per le sue necessità fisiologiche, obbligo a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza NON SUPERIORE A 200 METRI (con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora)
- con riferimento all'apertura dei bar delle aree di servizio e rifornimento carburante questi potranno restare aperti lungo la rete autostradale e lungo strade urbane principali; per gli esercizi lungo le strade extraurbane secondarie sarà consentita l'apertura dalle ore 6 alle 18 dal lunedì alla domenica; NON è consentita nelle aree di servizio e rifornimento che attraversano centri abitati.
- alla DOMENICA restano CHIUSI esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari.
- Restano aperte farmacie, parafarmacie ed edicole.
- Nei suddetti esercizi potrà entrare UN SOLO FAMILIARE, salvo comprovati motivi di assistenza.
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N.33 DEL 20.03.2020
Decreto Legge 18/2020
Di seguito riportiamo il DL 18/2020 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
Ordinanza del Ministero della Salute
Il ministero della salute ha emanato un'ordinanza per ulteriori ,isure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.
L'ordinanza in breve.
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Il Decreto Cura Italia - i punti salienti
• la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi.
• è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA.
• si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020)
• a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine
• il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
• la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
Guida pratica dell'ISS
L'Istituto Superiore della Sanità (ISS) ha predisposto una guida pratica per la raccolta dei rifiuti domestici. Di seguito il link per scaricare la guida.
Aggiornamento del 13 marzo 2020
Servizio SAVNO

Di seguito la comunicazione SAVNO relativa ai servizi di raccolta differenziata.
Per quanto riguarda la sanificazione di strade e luoghi pubblici si ricorda che l'interevnto è a carico di SAVNO e gestito dalla stessa. Pertanto per ogni informazione in merito si rimanda al sito della SAVNO dove si possono trovare tutte le informazioni utili.
Comunicato stampa dell'ULSS 2
Lunedì 09.03.2020
COMUNICATO STAMPA AZ. ULSS 2 - PRESTAZIONI SANITARIE, AUTORIZZATI GLI SPOSTAMENTI
Treviso, 9 marzo 2020
Si comunica ai cittadini che sono garantite le prestazioni programmate con il Sistema Sanitario Nazionale: visite specialistiche, esami diagnostici, interventi programmati, ecc.
Le prenotazioni sono ad oggi confermate e sono regolarmente erogate.
Si precisa altresì che le persone sono autorizzate a spostarsi nel territorio, anche uscendo o entrando dalla zona “rossa”, per finalità sanitarie.
Autocertificazione
AUTOCERTIFICAZIONE DA COMPILARE IN CASO DI SPOSTAMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER MOTIVI DI
LAVORO – NECESSITA’ - SALUTE
O PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSEGUENTI ATTIVITA’
Si tratta di una autocertificazione da compilare e portare con sè negli spostamenti, indicando il motivo per cui si effettua il tragitto. Possono essere utilizzati più moduli in caso di spostamenti per motivi diversi.
In caso di controlli, il personale di Pubblica Sicurezza avrà il compito di convalidare il documento per poi proseguire con lo spostamento.
Che cos'è il DPCM
Il Decreto del presidente del consiglio (Dpcm) è un atto amministrativo che non ha forza di legge e che, come i decreti ministeriali, ha il carattere di fonte normativa secondaria e serve per dare attuazione a norme o varare regolamenti. Anche il Decreto del presidente della Repubblica (Dpr) rientra in questa categoria di atti amministrativi e serve per emanare atti di nomina o regolamenti.