Individuazione delle frazioni del territorio comunale non metanizzate ai fini della riduzione del prezzo per il gasolio ed il gpl
Oggetto: Individuazione delle frazioni del territorio comunale non metanizzate ai fini della riduzione del prezzo per il gasolio ed il GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento anno 2010, ai sensi della Legge 488/1999 e s.m.i.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che l’art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999) ha previsto la riduzione del costo del gasolio e del gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) distribuito mediante reti canalizzate usati come combustibile per il riscaldamento nelle seguenti zone geografiche:
comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. n. 412/1993;
province nelle quali il 70% dei Comuni ricade nella zona climatica F di cui al D.P.R. n. 412/1993;
comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993 e individuati con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato;
comuni della regione Sardegna e delle isole minori;
- che l’art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000) ha sostituito l’art. 8, comma 10, lett. c), della suddetta legge n. 448/1998, prevedendo, oltre all’estensione del beneficio della riduzione del prezzo di vendita del G.P.L. destinato al rifornimento di serbatoi fissi, che la riduzione del costo dei predetti combustibili è applicabile ai quantitativi impiegati nelle frazioni non metanizzate di comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993, individuate annualmente con delibera del Consiglio Comunale dell’ente locale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- che l’art. 4, comma 2, del D.L. 09.09.2000, n. 268 convertito nella legge 23.11.2000, n. 354, dispone, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui alla già citata legge n. 488/1999, che per “frazioni di comuni” debbano intendersi le porzioni edificate di cui all’art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le case sparse;
- che l’art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) ha ampliato l’ambito del beneficio di cui all’art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come sostituito dall’art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, applicabile altresì alle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993 ancorchè nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;
ACCERTATO che il Comune di Ormelle ricade nella zona climatica E, come da elenco allegato al suddetto D.P.R. n. 412/1993;
PRESO ATTO che con precedenti deliberazioni consiliari, da ultimo la deliberazione n. 4 del 27.03.2003, sono state individuate le zone che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono da considerare non metanizzate ed individuate le zone che non sono servite dalla rete di gas metano, sulla base delle planimetrie fornite dalla ditta Ascopiave Spa di Pieve di Soligo (TV), società che gestisce la distribuzione e la fornitura del gas metano nel Comune di Ormelle, al fine di consentire l’applicazione dei benefici fiscali previsti dalle suddette leggi agli aventi diritto;
CONSIDERATO che la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) non ha reiterato il beneficio della riduzione del prezzo relativo al gasolio e al GPL utilizzati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate previsto dall’art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, determinando, pertanto, che il beneficio di cui all’art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come sostituito dall’art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488:
- non è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2010, alle frazioni parzialmente non metanizzate ancorché nelle stesse fosse ubicata la casa comunale;
- rimane applicabile alle frazioni non metanizzate intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
RICHIAMATO l’art. 4, comma 2, del DL 30.09.2000, n. 268 per il quale per “frazioni di Comuni” si intendono le porzioni ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 24.02.1994 avente ad oggetto: “delimitazione del centro abitato - art. 4 DLgs 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada;
RICHIAMATA, altresì, la definizione di “centro abitato” di cui al punto 8 dell’art. 3 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
VISTE le circolari dell’Agenzia delle Dogane – Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti – prot. n. 178604 del 31.12.2009 e prot. n. 5961 del 15.01.2010, indicanti precisazioni in merito alle modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla normativa innanzi citata;
RITENUTO, pertanto, alla luce delle nuove disposizioni legislative, di individuare le frazioni del territorio comunale non metanizzate e cioè le vie e piazze che non sono servite dalla rete di gas metano, al fine di consentire l’applicazione dei benefici fiscali previsti dalle suddette leggi agli aventi diritto, come di seguito riportato:
CIVICI ESCLUSI
destra sinistra
TEMPIO
Piazza Cav. del Tempio -- --
Via Callate -- --
Via Campagne dal 2 al 16/1 1/A
Via Campagnola inesistenza civici in destra 1 e dal 17 al 23
Vie Ferralini dal 2 al 6 dall’1 al 21
Via Furlani -- --
Via Liette II° tronco dal 2 al 6 dall’1 al 9
Via Prese -- --
Via Rai -- dall’1 al 3
ORMELLE
Via Armentaressa dal 2 al 52/A dal 1 al 61
Via Bellintrada dal 2 al 6/A dall’1 all’11
Via Bocalet dal 2 al 54 dall’1 al 37
Via Capitello della Salute dal 2 al 4/C dall’1 al 33
Via Castellir -- --
Via Lava -- --
Via Pinesi -- --
Via Robinie -- --
Via Roma dal 2 al 108 tutti
Via Stradon -- --
Via Tamagne -- --
Via Risera -- --
RONCADELLE
Via Bar -- --
Via Bersaglieri -- --
Via Bidiole -- --
Via Bidoggia tutti dall’1 all’11/A
Via Bosco -- --
Via Case Rosse -- --
Via Fontane 2 dall’1 al 3
Via Grave -- 13
Via Negrisia dal 2 al 6 e dal 12 al 24/D dall’1 al 37
Via Olmi -- --
Via Rovere -- --
Via Saletto dal 2 al 4 dall’1 al 9
Via San Marco -- --
Via Santa Fosca -- --
Via Trattori 2 dall’1 al 13
Via Quercia -- --
Via Piave tutti dall’1 al 39
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti,
D E L I B E R A
1. di individuare, per quanto espresso in premessa, le frazioni del territorio comunale (intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse) non metanizzate nell’elencazione delle vie e piazze che, sulla base delle planimetrie fornite dalla ditta Ascopiave Spa di Pieve di Soligo (TV), società che gestisce la distribuzione e la fornitura del gas metano nel Comune di Ormelle, non sono servite dalla rete di gas metano:
CIVICI ESCLUSI
destra sinistra
TEMPIO
Piazza Cav. del Tempio -- --
Via Callate -- --
Via Campagne dal 2 al 16/1 1/A
Via Campagnola inesistenza civici in destra 1 e dal 17 al 23
Vie Ferralini dal 2 al 6 dall’1 al 21
Via Furlani -- --
Via Lava -- --
Via Liette II° tronco dal 2 al 6 dall’1 al 9
Via Prese -- --
Via Rai -- dall’1 al 3
ORMELLE
Via Armentaressa dal 2 al 52/A dal 1 al 61
Via Bellintrada dal 2 al 6/A dall’1 all’11
Via Bocalet dal 2 al 54 dall’1 al 37
Via Capitello della Salute dal 2 al 4/C dall’1 al 33
Via Castellir -- --
Via Pinesi -- --
Via Robinie -- --
Via Roma dal 2 al 108 tutti
Via Stradon -- --
Via Tamagne -- --
Via Risera -- --
RONCADELLE
Via Bar -- --
Via Bersaglieri -- --
Via Bidiole -- --
Via Bidoggia tutti dall’1 all’11/A
Via Bosco -- --
Via Case Rosse -- --
Via Fontane 2 dall’1 al 3
Via Grave -- 13
Via Negrisia dal 2 al 6 e dal 12 al 24/D dall’1 al 37
Via Olmi -- --
Via Rovere -- --
Via Saletto dal 2 al 4 dall’1 al 9
Via San Marco -- --
Via Santa Fosca -- --
Via Trattori 2 dall’1 al 13
Via Quercia -- --
Via Piave tutti dall’1 al 39
2. di stabilire che per “zone non metanizzate” si intendono quelle zone facenti capo alle strade pubbliche o ad uso pubblico nelle quali non sono esistenti condotti di metanizzazione rilevabili dalle planimetrie sopra citate;
3. di ribadire, ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), che l’elenco di cui sopra consente agli aventi diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come sostituito dall’art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
4. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e Finanze e al Ministero delle Attività Produttive;
5. di dare atto che l’arch. Gabriele Favaretto, Responsabile dell’Area Tecnica, provvederà all’ adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, resa nei modi di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.