A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 “le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità, stati personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 (art. 40 DPR 445/2000).......